Art. 8

Miscugli

In vigore dal 17 ago 2023
Miscugli 1.   La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 10 kg contenenti miscugli di prodotti o specie di prodotti diversi oggetto del presente regolamento è autorizzata a condizione che: a) i prodotti e le specie di prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale se del caso; b) l’imballaggio sia etichettato conformemente al presente regolamento e alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1169/2011; e c) il miscuglio di prodotti diversi non sia tale da indurre in errore il consumatore. 2.   I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo, dai frutti secchi e dalle banane di cui all’. 3.   Se i prodotti presenti in un miscuglio di prodotti e specie di prodotti diversi oggetto del presente regolamento provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle diciture seguenti: a) «UE»; b) «non UE»; c) «UE e non UE».
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