Art. 9
Condizioni per considerare i prodotti importati come aventi un livello di conformità equivalente
In vigore dal 17 ago 2023
Condizioni per considerare i prodotti importati come aventi un livello di conformità equivalente
1. Per il settore di cui all’, paragrafo 2, lettera a), su richiesta di un paese terzo, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese terzo prima dell’importazione nell’Unione.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che rispettano le norme di commercializzazione dell’Unione, o norme almeno equivalenti, per i prodotti che esportano nell’Unione conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 della Commissione (14).
3. Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.
4. Per ottenere il riconoscimento di cui al paragrafo 1, gli organismi di controllo del paese terzo incaricati dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione devono:
a)
essere organismi ufficiali o organismi ufficialmente riconosciuti dall’autorità competente di un paese terzo;
b)
fornire garanzie soddisfacenti e disporre del personale, delle attrezzature e delle strutture necessari per effettuare i controlli secondo i metodi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 o secondo metodi equivalenti.
Storico versioni
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