Art. 16

Procedura di esecuzione

In vigore dal 12 lug 2023
Procedura di esecuzione 1.   Qualora il destinatario non ottemperi all'EPOC o all'EPOC-PR entro il termine stabilito, senza fornire motivi che siano accettati dall'autorità di emissione e, se del caso, qualora l'autorità di esecuzione non abbia fatto valere alcuno dei motivi di rifiuto previsti all', l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di eseguire l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione. Ai fini dell'esecuzione di cui al primo comma, l'autorità di emissione trasferisce l'ordine in questione, il modulo di cui all'allegato III compilato dal destinatario e qualsiasi documento pertinente di cui all'. L'autorità di emissione traduce l'ordine in questione e qualsiasi documento da trasferire in una delle lingue accettate dallo Stato di esecuzione e informa il destinatario del trasferimento. 2.   Una volta ricevuta la documentazione, l'autorità di esecuzione riconosce senza ulteriori formalità e adotta le misure necessarie per l'esecuzione di: a) un ordine europeo di produzione, a meno che ritenga che si applichi uno dei motivi di cui al paragrafo 4; oppure b) un ordine europeo di conservazione, a meno che ritenga che si applichi uno dei motivi di cui al paragrafo 5. L'autorità di esecuzione adotta una decisione sul riconoscimento dell'ordine in questione senza indebito ritardo e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale ordine. 3.   L'autorità di esecuzione ingiunge formalmente ai destinatari di ottemperare ai loro obblighi pertinenti e informa i destinatari di quanto segue: a) la possibilità di obiettare all'esecuzione dell'ordine in questione invocando uno o più dei motivi di cui al paragrafo 4, lettere da a) a f), o al paragrafo 5, lettere da a) a e); b) le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza; e c) il termine per l'ottemperanza o l'obiezione. 4.   L'esecuzione dell'ordine europeo di produzione può essere negata solo per uno o più dei motivi seguenti: a) l'ordine europeo di produzione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente all'; b) l'ordine europeo di produzione non è stato emesso in relazione a un reato di cui all', paragrafo 4; c) il destinatario non ha potuto ottemperare all'EPOC per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non possono essergli imputate, o perché l'EPOC contiene errori manifesti; d) l'ordine europeo di produzione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'EPOC; e) il servizio esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento; f) i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi concessi a norma del diritto dello Stato di esecuzione o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine europeo di produzione; g) in situazioni eccezionali, dalle sole informazioni contenute nell'EPOC risulta che sussistono fondati motivi per ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione comporterebbe, nelle circostanze particolari del caso di specie, una violazione manifesta di un diritto fondamentale pertinente sancito dall' TUE e dalla Carta. 5.   L'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione può essere negata solo per uno o più dei motivi seguenti: a) l'ordine europeo di produzione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente all'; b) il destinatario non ha potuto ottemperare all'EPOC per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non possono essergli imputate, o perché l'EPOC contiene errori manifesti; c) l'ordine europeo di conservazione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'EPOC-PR; d) il servizio esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento; e) i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi concessi a norma del diritto dello Stato di esecuzione o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione; f) in situazioni eccezionali, dalle sole informazioni contenute nell'EPOC-PR risulta che sussistono fondati motivi per ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione comporterebbe, nelle circostanze particolari del caso di specie, una violazione manifesta di un diritto fondamentale pertinente sancito dall' TUE e dalla Carta. 6.   In caso di obiezione del destinatario di cui al paragrafo 3, lettera a), l'autorità di esecuzione decide se eseguire o meno l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione sulla base di qualsiasi informazioni fornite dal destinatario e, se necessario, delle informazioni supplementari ottenute dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 7. 7.   Prima di decidere di non riconoscere o di non eseguire l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione, conformemente ai paragrafi 2 o 6 rispettivamente, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato. Se del caso, chiede ulteriori informazioni all'autorità di emissione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta entro cinque giorni lavorativi. 8.   L'autorità di esecuzione comunica immediatamente tutte le sue decisioni all'autorità di emissione e al destinatario. 9.   Se ottiene i dati richiesti tramite un ordine europeo di produzione dal destinatario, l'autorità di esecuzione trasmette tali dati all'autorità di emissione senza indebito ritardo. 10.   Se il destinatario non ottempera agli obblighi derivanti da un ordine europeo di produzione o da un ordine europeo di conservazione che è stato riconosciuto e la cui esecutività è stata confermata dall'autorità di esecuzione, quest'ultima irroga una sanzione pecuniaria conformemente all'. Contro una decisione che irroga una sanzione pecuniaria deve essere disponibile un ricorso giurisdizionale effettivo.
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Procedura di esecuzione (Art. 16 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo