Art. 15

Sanzioni

In vigore dal 12 lug 2023
Sanzioni 1.   Fatti salvi i diritti nazionali che prevedono l'irrogazione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione degli e dell', paragrafo 4, in conformità dell', paragrafo 10, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni pecuniarie previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri garantiscono che possano essere imposte sanzioni pecuniarie pari fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo del prestatore di servizi nell'esercizio precedente. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione senza ritardo e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Fatti salvi gli obblighi in materia di protezione dei dati, i prestatori di servizi non sono ritenuti responsabili negli Stati membri per il pregiudizio causato agli utenti o a terzi derivanti esclusivamente dall'ottemperanza in buona fede a un EPOC o a un EPOC-PR.
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Sanzioni (Art. 15 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo