Art. 13

Informazioni all'utente e riservatezza

In vigore dal 12 lug 2023
Informazioni all'utente e riservatezza 1.   L'autorità di emissione informa senza indebito ritardo la persona i cui dati sono richiesti in merito alla produzione di dati sulla base di un ordine europeo di produzione. 2.   Conformemente al diritto nazionale dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può ritardare o limitare l'informazione, o omettere di informare, la persona i cui dati sono richiesti, nella misura e per tutto il tempo in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, nel qual caso l'autorità di emissione indica nel fascicolo i motivi del ritardo, della limitazione o dell'omissione. È inoltre aggiunta una breve motivazione nell'EPOC. 3.   Nell'informare la persona i cui dati sono richiesti come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di emissione include informazioni sui mezzi di ricorso disponibili ai sensi dell'. 4.   I destinatari e, se diversi, i prestatori di servizi adottano le necessarie misure operative e tecniche all'avanguardia per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati.
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Informazioni all'utente e riservatezza (Art. 13 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo