Art. 18

Mezzi d'impugnazione effettivi

In vigore dal 12 lug 2023
Mezzi d'impugnazione effettivi 1.   Fatti salvi ulteriori mezzi d'impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi persona i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione ha il diritto a un ricorso effettivo contro tale ordine. Ove sia oggetto di indagini o imputata, tale persona ha il diritto a un ricorso effettivo durante il procedimento penale in cui i dati sono utilizzati. Il diritto a mezzi d'impugnazione effettivi di cui al presente paragrafo non pregiudica il diritto di presentare ricorso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. 2.   Il diritto a mezzi d'impugnazione effettivi è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione in conformità del diritto nazionale di tale Stato e include la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione. 3.   Ai fini dell', paragrafo 1, sono fornite a tempo debito informazioni sulle possibilità di ricorso ai sensi del diritto nazionale e se ne garantisce l'esercizio effettivo. 4.   I termini o altre condizioni per l'impugnazione sono uguali a quelli previsti in casi interni analoghi ai fini del presente regolamento e sono applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate. 5.   Fatte salve le norme procedurali nazionali, lo Stato di emissione e ogni altro Stato membro cui sono state trasmesse prove elettroniche a norma del presente regolamento assicurano che siano rispettati i diritti della difesa e di un giusto processo nel valutare le prove ottenute tramite l'ordine europeo di produzione.
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Mezzi d'impugnazione effettivi (Art. 18 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo