Art. 18 · Mezzi d'impugnazione effettivi

Art. 18

Mezzi d'impugnazione effettivi

In vigore dal 12 lug 2023
Mezzi d'impugnazione effettivi 1.   Fatti salvi ulteriori mezzi d'impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi persona i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione ha il diritto a un ricorso effettivo contro tale ordine. Ove sia oggetto di indagini o imputata, tale persona ha il diritto a un ricorso effettivo durante il procedimento penale in cui i dati sono utilizzati. Il diritto a mezzi d'impugnazione effettivi di cui al presente paragrafo non pregiudica il diritto di presentare ricorso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. 2.   Il diritto a mezzi d'impugnazione effettivi è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione in conformità del diritto nazionale di tale Stato e include la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione. 3.   Ai fini dell', paragrafo 1, sono fornite a tempo debito informazioni sulle possibilità di ricorso ai sensi del diritto nazionale e se ne garantisce l'esercizio effettivo. 4.   I termini o altre condizioni per l'impugnazione sono uguali a quelli previsti in casi interni analoghi ai fini del presente regolamento e sono applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate. 5.   Fatte salve le norme procedurali nazionali, lo Stato di emissione e ogni altro Stato membro cui sono state trasmesse prove elettroniche a norma del presente regolamento assicurano che siano rispettati i diritti della difesa e di un giusto processo nel valutare le prove ottenute tramite l'ordine europeo di produzione.
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