Art. 3

Adempimento dell’obbligo di mantenimento tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento

In vigore dal 7 lug 2023
Adempimento dell’obbligo di mantenimento tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento 1.   L’adempimento dell’obbligo di mantenimento secondo modalità equivalenti a una delle opzioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) l’importo mantenuto è almeno pari all’importo richiesto dall’opzione cui corrisponde la forma sintetica o potenziale di mantenimento; b) il soggetto che mantiene l’interesse ha esplicitamente comunicato nel documento di offerta finale, nel prospetto, nella sintesi dell’operazione o nel riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione che manterrà su base continuativa un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione tramite una forma sintetica o potenziale; ai fini della lettera b), il soggetto che mantiene l’interesse comunica nel documento di offerta finale, nel prospetto, nella sintesi dell’operazione o nel riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione tutti i dettagli sulla forma sintetica o potenziale di mantenimento applicabile, compresa la metodologia utilizzata per determinare l’interesse netto rilevante mantenuto e una spiegazione indicante a quale tra le opzioni di cui all’, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/2402 equivale il mantenimento. 2.   Quando il soggetto che mantiene un interesse economico tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento è diverso da un ente quale definito all’, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 e da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione quali definite all’, punti 1) e 4), della direttiva 2009/138/CE, tale interesse mantenuto è integralmente coperto da garanzie reali costituite da disponibilità liquide ed è detenuto in base alle misure di cui all’, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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