Art. 1

Definizioni

In vigore dal 7 lug 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «forma sintetica di mantenimento»: il mantenimento di un interesse economico netto rilevante mediante l’uso di strumenti derivati; b) «forma potenziale di mantenimento»: il mantenimento di un interesse economico netto rilevante mediante l’uso di un sostegno creditizio che ne garantisca l’immediata esecuzione, anche mediante garanzie, lettere di credito o forme analoghe di sostegno creditizio.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2023/2175) — Testo vigente | Portale Normativo