Art. 1
Definizioni
In vigore dal 7 lug 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«forma sintetica di mantenimento»: il mantenimento di un interesse economico netto rilevante mediante l’uso di strumenti derivati;
b)
«forma potenziale di mantenimento»: il mantenimento di un interesse economico netto rilevante mediante l’uso di un sostegno creditizio che ne garantisca l’immediata esecuzione, anche mediante garanzie, lettere di credito o forme analoghe di sostegno creditizio.
Storico versioni
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Proeli:reg_del:2023:2175:oj#art-1