Art. 16
Rispetto dell’obbligo di mantenimento nelle cartolarizzazioni di strumenti di debito di propria emissione
In vigore dal 7 lug 2023
Rispetto dell’obbligo di mantenimento nelle cartolarizzazioni di strumenti di debito di propria emissione
Se un soggetto cartolarizza strumenti di debito di propria emissione, comprese le obbligazioni garantite quali definite all’, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e le esposizioni sottostanti della cartolarizzazione comprendono esclusivamente tali strumenti di debito di propria emissione, si considera soddisfatto l’obbligo di mantenimento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2175:oj#art-16