Art. 16

Rispetto dell’obbligo di mantenimento nelle cartolarizzazioni di strumenti di debito di propria emissione

In vigore dal 7 lug 2023
Rispetto dell’obbligo di mantenimento nelle cartolarizzazioni di strumenti di debito di propria emissione Se un soggetto cartolarizza strumenti di debito di propria emissione, comprese le obbligazioni garantite quali definite all’, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e le esposizioni sottostanti della cartolarizzazione comprendono esclusivamente tali strumenti di debito di propria emissione, si considera soddisfatto l’obbligo di mantenimento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
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Rispetto dell’obbligo di mantenimento nelle cartolarizzazioni di strumenti di debito di propria emissione (Art. 16 Regolamento (UE) 2023/2175) — Testo vigente | Portale Normativo