Art. 17

Obbligo di mantenimento nelle ricartolarizzazioni

In vigore dal 7 lug 2023
Obbligo di mantenimento nelle ricartolarizzazioni 1.   Per le ricartolarizzazioni consentite dall’ del regolamento (UE) 2017/2402, il soggetto che mantiene l’interesse provvede a mantenere l’interesse economico netto rilevante in relazione a ciascuno dei rispettivi livelli dell’operazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, il cedente di una ricartolarizzazione non è tenuto a mantenere un interesse economico netto rilevante al livello dell’operazione di ricartolarizzazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il cedente della ricartolarizzazione è anche il cedente della cartolarizzazione sottostante e il soggetto che ne mantiene l’interesse economico; b) la ricartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni comprendente unicamente esposizioni o posizioni che sono state mantenute dal cedente, prima della data di creazione della ricartolarizzazione, nella cartolarizzazione sottostante in misura superiore all’interesse economico netto minimo richiesto; c) non vi sono disallineamenti di durata tra le posizioni o esposizioni verso la cartolarizzazione sottostante e la ricartolarizzazione. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la segmentazione ad opera del cedente della cartolarizzazione di un segmento emesso in segmenti contigui non costituisce una ricartolarizzazione.
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