Art. 18

Attività trasferite alla SSPE

In vigore dal 7 lug 2023
Attività trasferite alla SSPE 1.   Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, le attività detenute nel bilancio del cedente che, secondo la documentazione della cartolarizzazione, soddisfano i criteri di ammissibilità sono considerate comparabili alle attività da trasferire alla SSPE se, al momento della selezione delle attività, sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) la performance attesa sia delle attività da detenere ulteriormente in bilancio che di quelle da trasferire è determinata da fattori analoghi; b) sulla base di indicazioni, tra cui i risultati passati e i modelli applicabili, ci si può ragionevolmente attendere che la performance delle attività da detenere ulteriormente in bilancio non sarà notevolmente migliore durante il periodo di tempo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 rispetto alla performance delle attività da trasferire. 2.   La valutazione volta a stabilire se il cedente abbia rispettato l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 tiene conto del fatto che il cedente abbia adottato misure per conformarsi a tale articolo e, in particolare, che abbia posto in essere politiche, procedure e controlli interni per impedire la selezione sistematica o intenzionale, a fini di cartolarizzazione, di attività di qualità creditizia media peggiore rispetto alle attività comparabili mantenute in bilancio. 3.   Si considera che il cedente abbia rispettato l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 se, dopo la cartolarizzazione, nel suo bilancio non restano esposizioni comparabili alle esposizioni cartolarizzate, diverse dalle esposizioni che il cedente si è già impegnato contrattualmente a cartolarizzare, e a condizione che tale fatto sia stato chiaramente comunicato agli investitori.
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