Art. 14

Mantenimento su base consolidata

In vigore dal 7 lug 2023
Mantenimento su base consolidata Le società di partecipazione finanziaria mista quali definite all’, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), gli enti imprese madri o le società di partecipazione finanziaria stabiliti nell’Unione che soddisfano i requisiti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 sulla base della loro situazione consolidata conformemente al paragrafo 4 di detto articolo provvedono affinché, ove il soggetto che mantiene l’interesse non sia più incluso nell’ambito della vigilanza su base consolidata, una o più delle entità rimanenti incluse nell’ambito della vigilanza su base consolidata rispettino l’obbligo di mantenimento.
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Mantenimento su base consolidata (Art. 14 Regolamento (UE) 2023/2175) — Testo vigente | Portale Normativo