Art. 12

Divieto di copertura o vendita dell’interesse mantenuto

In vigore dal 7 lug 2023
Divieto di copertura o vendita dell’interesse mantenuto 1.   L’obbligo di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 di mantenere su base continuativa un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione si considera assolto solo se, tenuto conto della sostanza economica dell’operazione, sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) l’interesse economico netto rilevante mantenuto non è sottoposto ad attenuazione del rischio di credito né a copertura delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o delle esposizioni mantenute; b) il soggetto che mantiene l’interesse non vende, trasferisce o cede in altro modo, in tutto o in parte, i diritti, i benefici o gli obblighi derivanti dall’interesse economico netto mantenuto. In deroga alla lettera a), il soggetto che mantiene l’interesse può coprire l’interesse economico netto se la copertura non serve a coprire il rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o delle esposizioni mantenute. 2.   Il soggetto che mantiene l’interesse può utilizzare le esposizioni o posizioni verso la cartolarizzazione mantenute a fini di garanzia del finanziamento, compresi, se del caso, accordi di finanziamento che comportano la vendita, il trasferimento o altra cessione, in tutto o in parte, dei diritti, dei benefici o degli obblighi derivanti dall’interesse economico netto mantenuto, purché detto utilizzo a fini di garanzia non trasferisca a terzi l’esposizione al rischio di credito di tali esposizioni o posizioni verso la cartolarizzazione mantenute. 3.   Il paragrafo 1, lettera b), non si applica a nessuna delle fattispecie seguenti: a) in caso di insolvenza del soggetto che mantiene l’interesse; b) qualora il soggetto che mantiene l’interesse non sia in grado di continuare ad agire in questa veste, per motivi giuridici che sfuggono al suo controllo e a quello dei suoi azionisti; c) nel caso del mantenimento su base consolidata di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2175:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieto di copertura o vendita dell’interesse mantenuto (Art. 12 Regolamento (UE) 2023/2175) — Testo vigente | Portale Normativo