Art. 10

Misura del livello di mantenimento

In vigore dal 7 lug 2023
Misura del livello di mantenimento 1.   Nel misurare il livello di mantenimento dell’interesse economico netto si applicano i criteri seguenti: a) l’avvio dell’operazione è il momento in cui le esposizioni sono state cartolarizzate per la prima volta, ossia uno dei seguenti: i) la data di emissione dei titoli; ii) la data della firma dell’accordo sulla protezione del credito; iii) la data dell’accordo relativo a uno sconto sul prezzo di acquisto rimborsabile; b) se il calcolo del livello di mantenimento si basa su valori nominali, il prezzo di acquisizione delle attività non è preso in considerazione ai fini di tale calcolo; c) nel misurare l’interesse economico netto del soggetto che lo mantiene non si tiene conto del flusso di ricavi e altre commissioni percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate in una cartolarizzazione tradizionale al netto di costi e spese (margine positivo tradizionale); d) se il cedente agisce in qualità di soggetto della cartolarizzazione che mantiene l’interesse e applica l’opzione di mantenimento di cui all’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, e se il valore dell’esposizione del margine positivo sintetico che fornisce supporto di credito a tutti i segmenti della cartolarizzazione sintetica e che funge da protezione dalle prime perdite è soggetto a requisiti patrimoniali conformemente alla normativa prudenziale applicabile al cedente, quest’ultimo può prendere in considerazione il valore dell’esposizione del margine positivo sintetico nel calcolare l’interesse economico netto rilevante a norma dell’ del presente regolamento, trattando il valore di tale esposizione del margine positivo sintetico come mantenimento del segmento prime perdite, in aggiunta a qualsiasi mantenimento effettivo del segmento prime perdite; e) l’opzione di mantenimento e la metodologia utilizzata per calcolare l’interesse economico netto non sono modificate per tutta la durata della cartolarizzazione, tranne quando circostanze eccezionali rendano necessario un cambiamento e purché detto cambiamento non sia utilizzato come mezzo per ridurre l’importo dell’interesse mantenuto. 2.   Il soggetto che mantiene l’interesse non è tenuto a ricostituire o a riaggiustare costantemente l’interesse mantenuto a un livello almeno pari al 5 % nel caso di perdite realizzate sulle esposizioni mantenute o attribuite alle posizioni mantenute.
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Misura del livello di mantenimento (Art. 10 Regolamento (UE) 2023/2175) — Testo vigente | Portale Normativo