Art. 9

Applicazione delle opzioni di mantenimento alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali

In vigore dal 7 lug 2023
Applicazione delle opzioni di mantenimento alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali 1.   Nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate di cui all’, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2017/2402, ai fini dell’applicazione dell’, lettera a), e degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento alla quota di esposizioni deteriorate nel portafoglio di esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione, qualsiasi riferimento al valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è inteso come riferimento al valore netto delle esposizioni deteriorate. 2.   Ai fini dell’ del presente regolamento, il valore netto delle esposizioni deteriorate mantenute è calcolato utilizzando lo stesso importo dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile che sarebbe stato applicato se le esposizioni deteriorate mantenute fossero state cartolarizzate. 3.   Ai fini dell’, lettera a), e degli del presente regolamento, il valore netto della parte mantenuta delle esposizioni deteriorate è calcolato utilizzando la stessa percentuale dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile che si applica alla parte non mantenuta. 4.   Se lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile di cui all’, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 è stato concordato al livello del portafoglio di esposizioni deteriorate sottostanti o a livello di subportafoglio, il valore netto delle singole esposizioni deteriorate cartolarizzate incluse nel portafoglio o nel subportafoglio, a seconda dei casi, è calcolato applicando una quota corrispondente dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile a ciascuna delle esposizioni cartolarizzate deteriorate in proporzione al loro valore nominale o, se applicabile, al loro valore nominale residuo al momento dell’avvio dell’operazione. 5.   Se lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile include la differenza tra l’importo nominale di uno o più segmenti di una cartolarizzazione di esposizioni deteriorate sottoscritti dal cedente per la vendita successiva e il prezzo al quale tale/i segmento/i sono venduti per la prima volta a soggetti terzi indipendenti, di cui all’, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, tale differenza è presa in considerazione nel calcolo del valore netto delle singole esposizioni deteriorate cartolarizzate applicando una quota corrispondente della differenza a ciascuna delle esposizioni cartolarizzate deteriorate in proporzione al loro valore nominale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2175:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo