Art. 5

Mantenimento dell’interesse del cedente in una cartolarizzazione rotativa o cartolarizzazione di esposizioni rotative

In vigore dal 7 lug 2023
Mantenimento dell’interesse del cedente in una cartolarizzazione rotativa o cartolarizzazione di esposizioni rotative Il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, è considerato realizzato solo se il rischio di credito mantenuto di tali esposizioni ha rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni.
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Mantenimento dell’interesse del cedente in una cartolarizzazione rotativa o cartolarizzazione di esposizioni rotative (Art. 5 Regolamento (UE) 2023/2175) — Testo vigente | Portale Normativo