Art. 4.tit_1

Mantenimento equivalente a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori

In vigore dal 7 lug 2023
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Mantenimento equivalente a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori (Art. 4.tit_1 Regolamento (UE) 2023/2175) — Testo vigente | Portale Normativo