Art. 7
Mantenimento del segmento prime perdite
In vigore dal 7 lug 2023
Mantenimento del segmento prime perdite
1. Il mantenimento del segmento prime perdite di cui all’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 è soddisfatto mediante uno dei metodi seguenti:
a)
la detenzione di posizioni in bilancio o fuori bilancio;
b)
la detenzione di un’esposizione mediante la fornitura di una forma potenziale di mantenimento o di una linea di liquidità nel contesto di un programma ABCP, che soddisfi tutti i criteri seguenti:
i)
l’esposizione copre almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;
ii)
l’esposizione costituisce una posizione che copre le prime perdite in relazione alla cartolarizzazione;
iii)
l’esposizione copre il rischio di credito per l’intera durata dell’impegno di mantenimento;
iv)
l’esposizione è fornita dal soggetto che mantiene l’interesse;
v)
gli investitori hanno avuto accesso, nell’ambito dell’informativa iniziale, a tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto dei punti da i) a iv);
c)
l’eccesso di garanzia, quale definito all’articolo 242, punto 9), del regolamento (UE) n. 575/2013, se tale eccesso di garanzia opera come una posizione che copre le «prime perdite» non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.
2. Quando il segmento prime perdite è superiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, il soggetto che mantiene l’interesse può scegliere di mantenere solo una parte proporzionale del segmento prime perdite, purché detta parte sia equivalente ad almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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