Art. 6
Applicazione delle misure di mercato eccezionali a carattere temporaneo
In vigore dal 22 giu 2023
Applicazione delle misure di mercato eccezionali a carattere temporaneo
Gli si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e attuate non oltre il 15 ottobre 2023.
Gli si applicano alle operazioni la cui attuazione è iniziata nell'esercizio finanziario 2023.
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