Art. 5

Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2016/1149

In vigore dal 22 giu 2023
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2016/1149 1.   In deroga all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 durante l'esercizio finanziario 2023 la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella. 2.   In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 durante l'esercizio finanziario 2023: a) gli Stati membri possono consentire che le modifiche apportate dai beneficiari all'operazione inizialmente approvata che sono effettuate entro il 15 ottobre 2023 siano attuate senza approvazione preventiva delle autorità competenti, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione e i suoi obiettivi generali e che non venga superato l'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Il beneficiario comunica la modifica all'autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; b) gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, consentire ai beneficiari di presentare modifiche che sono effettuate entro il 15 ottobre 2023 e che modificano l'obiettivo dell'intera operazione già approvata nell'ambito delle misure di cui agli articoli 45, 46, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano completate le singole azioni in corso che fanno parte dell'intera operazione. Il beneficiario comunica la modifica all'autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; per la modifica è necessaria l'approvazione preventiva dell'autorità competente. 3.   In deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se la modifica dell'operazione già approvata è stata comunicata all'autorità competente e da questa approvata in conformità del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, il sostegno è versato per le singoli azioni già realizzate nell'ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state completamente realizzate e sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco conformemente al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (8). 4.   In deroga all'articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 durante l'esercizio finanziario 2023 per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2023 gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione, quando le operazione sostenute a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno.
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