Art. 4
Deroghe temporanee all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di tassi di finanziamento
In vigore dal 22 giu 2023
Deroghe temporanee all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di tassi di finanziamento
1. In deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante l'esercizio finanziario 2023 il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione non supera il 60 % della spesa ammissibile.
2. In deroga all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante l'esercizio finanziario 2023 il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 60 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera l'80 %.
3. In deroga all'articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2023 durante l'esercizio finanziario 2023 il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 60 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.
4. In deroga all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante l'esercizio finanziario 2023 al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili:
a)
60 % nelle regioni meno sviluppate;
b)
50 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
c)
80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
d)
75 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Storico versioni
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