Art. 2
Distillazione temporanea di vino in caso di crisi
In vigore dal 22 giu 2023
Distillazione temporanea di vino in caso di crisi
1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vino secondo le condizioni di cui al presente articolo. Tale sostegno è proporzionato, debitamente giustificato dallo Stato membro e destinato ai vini e alle regioni di produzione più colpiti, conformemente al secondo comma. Esso può essere attuato a livello nazionale o regionale per i vini rossi o rosati, separatamente o congiuntamente per i vini dei due colori, che possono essere a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta oppure senza denominazione di origine protetta né indicazione geografica protetta.
Gli Stati membri che decidono di attuare tale misura dimostrano, per ciascun tipo e colore di vino ammissibile, a livello regionale o nazionale, a seconda dei casi, il verificarsi di una o più delle condizioni di mercato seguenti:
a)
un aumento considerevole delle ultime scorte di vino disponibili a livello di produzione rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti o rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso;
b)
una diminuzione considerevole del prezzo medio di mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto al prezzo medio delle tre campagne precedenti o rispetto al prezzo medio delle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso delle medie annuali;
c)
una diminuzione considerevole delle vendite cumulate sul mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto alla media delle tre campagne precedenti per lo stesso periodo o rispetto alla media delle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso delle vendite cumulate per lo stesso periodo, e a condizione che tale diminuzione non risulti da un calo della produzione.
2. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.
3. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli.
4. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione. Il vino da distillare nell'ambito della presente misura è originario dell'Unione e soddisfa i requisiti di commercializzazione all'interno dell'Unione e dei pertinenti disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
5. Nei rispettivi programmi nazionali di sostegno gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità per i beneficiari. Tali criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.
6. Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, che prevedano:
a)
le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;
b)
la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
c)
la verifica del rispetto delle disposizioni relative alle azioni ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;
d)
la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
e)
le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.
7. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. L'importo del sostegno è fissato a livello regionale o nazionale, a seconda dei casi, per ciascun tipo e colore di vino ammissibile di cui al paragrafo 1. L'importo del sostegno non può superare l'80 % del prezzo medio mensile più basso rilevato a livello di produzione nella campagna di commercializzazione 2022/2023 per ciascun tipo e colore di vino ammissibile cui si applica la misura, nella regione interessata o nel territorio dello Stato membro. Qualora i prezzi di mercato rilevati non siano disponibili, è possibile far effettuare una stima da un'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base dei migliori dati disponibili.
8. Gli , gli articoli da 48 a 54 e l'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (5) e gli , gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (6) si applicano mutatis mutandis al sostegno per la distillazione in caso di crisi.
9. Entro il 31 agosto 2023 gli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi e il colore di vino ammissibile e le regioni cui si applica la misura, nonché la relativa giustificazione a norma del paragrafo 1, gli importi della compensazione da applicare a norma del paragrafo 7 e la relativa giustificazione, come pure i volumi che si prevede di distillare.
Storico versioni
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