Art. 1

Deroghe temporanee all'articolo 43 e all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 22 giu 2023
Deroghe temporanee all'articolo 43 e all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 1.   In deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui all' del presente regolamento possono essere finanziate a titolo dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo. 2.   In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono finanziare con pagamenti nazionali fino al 50 % del sostegno concesso a norma dell' del presente regolamento e dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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