Art. 6 · Applicazione delle misure di mercato eccezionali a carattere temporaneo

Art. 6

Applicazione delle misure di mercato eccezionali a carattere temporaneo

In vigore dal 22 giu 2023
Applicazione delle misure di mercato eccezionali a carattere temporaneo Gli si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e attuate non oltre il 15 ottobre 2023. Gli si applicano alle operazioni la cui attuazione è iniziata nell'esercizio finanziario 2023.
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