Art. 12

Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alle misure di salvaguardia

In vigore dal 14 giu 2023
Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alle misure di salvaguardia I medicinali che sono stati legalmente immessi sul mercato in Irlanda del Nord prima della data di applicazione di cui all' e che non sono stati riconfezionati o rietichettati dopo tale data, possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato in Irlanda del Nord fino alla data di scadenza senza essere soggetti alle norme specifiche di cui agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1182:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 2023/1182 — Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alle misure di salvaguardia | Portale Normativo