Art. 12 · Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alle misure di salvaguardia

Art. 12

Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alle misure di salvaguardia

In vigore dal 14 giu 2023
Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alle misure di salvaguardia I medicinali che sono stati legalmente immessi sul mercato in Irlanda del Nord prima della data di applicazione di cui all' e che non sono stati riconfezionati o rietichettati dopo tale data, possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato in Irlanda del Nord fino alla data di scadenza senza essere soggetti alle norme specifiche di cui agli .
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