Art. 12
Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alle misure di salvaguardia
In vigore dal 14 giu 2023
Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alle misure di salvaguardia
I medicinali che sono stati legalmente immessi sul mercato in Irlanda del Nord prima della data di applicazione di cui all' e che non sono stati riconfezionati o rietichettati dopo tale data, possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato in Irlanda del Nord fino alla data di scadenza senza essere soggetti alle norme specifiche di cui agli .
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