Art. 14
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 14 giu 2023
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025, a condizione che il Regno Unito abbia fornito le garanzie scritte di cui all' e che prima di tale data la Commissione abbia pubblicato l’avviso di cui al quinto comma del presente articolo.
Qualora tali garanzie scritte siano fornite prima del 1o gennaio 2025 o dopo tale data, il presente regolamento si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese in cui il Regno Unito fornisce tali garanzie scritte.
Entro un mese dal ricevimento di tali garanzie scritte, la Commissione presenta una relazione con la valutazione di tali garanzie scritte al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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