Art. 49
Sistema nazionale di entrata
In vigore dal 1 giu 2023
Sistema nazionale di entrata
1. L’autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata per i seguenti fini:
a)
lo scambio di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all’articolo 130 del codice;
b)
lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune dell’ICS2 per quanto riguarda informazioni relative all’arrivo di navi marittime o di aeromobili;
c)
lo scambio di informazioni relative alla presentazione delle merci;
d)
il trattamento delle richieste di analisi dei rischi, lo scambio e il trattamento di informazioni relative ai risultati delle analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo e dei risultati dei controlli.
Esso è inoltre utilizzato nei casi in cui un’autorità doganale riceva ulteriori informazioni dagli operatori economici e da altre persone.
2. Il sistema nazionale di entrata interagisce con il repertorio comune dell’ICS2.
3. Il sistema nazionale di entrata interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per l’estrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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