Art. 50

Obiettivo e struttura dell’AES

In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura dell’AES 1.   L’AES consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e le altre persone, ai fini della presentazione e del trattamento delle dichiarazioni di esportazione e di riesportazione quando le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell’Unione. L’AES può anche consentire la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri ai fini della trasmissione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di uscita nelle situazioni di cui all’articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice. 2.   L’AES consiste dei seguenti componenti comuni: a) una rete comune di comunicazione; b) servizi centrali. 3.   Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali: a) un portale nazionale per gli operatori; b) un sistema nazionale di esportazione («AES nazionale»); c) un’interfaccia comune tra l’AES e l’NCTS a livello nazionale; d) un’interfaccia comune tra l’AES e il sistema d’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) a livello nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 50 Regolamento (UE) 2023/1070 — Obiettivo e struttura dell’AES | Portale Normativo