Art. 51

Utilizzo dell’AES

In vigore dal 1 giu 2023
Utilizzo dell’AES L’AES è utilizzato per i seguenti fini nel caso di merci che escono dal territorio doganale dell’Unione o sono trasportate a destinazione di o in provenienza da territori fiscali speciali: a) garantire l’espletamento delle formalità all’esportazione e all’uscita stabilite dal codice; b) presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione; c) gestire gli scambi di messaggi tra l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita e, con riguardo allo sdoganamento centralizzato all’esportazione, tra l’ufficio doganale di controllo e l’ufficio doganale di presentazione; d) gestire gli scambi di messaggi tra l’ufficio doganale di presentazione e l’ufficio doganale di uscita nelle situazioni di cui all’articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.
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Art. 51 Regolamento (UE) 2023/1070 — Utilizzo dell’AES | Portale Normativo