Art. 47

Scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il repertorio comune dell’ICS2

In vigore dal 1 giu 2023
Scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il repertorio comune dell’ICS2 L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il repertorio comune dell’ICS2 per scambiare informazioni con l’autorità doganale di un altro Stato membro in conformità all’articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prima di completare l’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza. L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il repertorio comune dell’ICS2 anche per scambiare informazioni con l’autorità doganale di un altro Stato membro in merito ai controlli raccomandati, alle decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati e ai risultati dei controlli doganali in conformità all’articolo 186, paragrafi 7 e 7 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 47 Regolamento (UE) 2023/1070 — Scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il repertorio comune dell’ICS2 | Portale Normativo