Art. 109

Limitazione dell’accesso ai dati e del trattamento dei dati

In vigore dal 1 giu 2023
Limitazione dell’accesso ai dati e del trattamento dei dati 1.   I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. Possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono. 2.   I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un’altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono. 3.   I dati del componente comune dell’ICS2 comunicati o registrati nell’interfaccia condivisa per gli operatori da un operatore economico o da un’altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. 4.   I dati registrati nel sistema EBTI centrale da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. Possono anche essere trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri a norma dell’ del presente regolamento. Possono essere consultati da tutte le autorità doganali degli Stati membri conformemente all’, paragrafo 2, e dalla Commissione ai fini dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 5.   I dati registrati nel sistema EBTI centrale da un operatore economico o da un’altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Possono essere consultati da tutte le autorità doganali degli Stati membri conformemente all’, paragrafo 2, e dalla Commissione ai fini dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 6.   I dati contenuti nei componenti comuni dell’ICS2: a) comunicati a uno Stato membro da un operatore economico o da un’altra persona tramite l’interfaccia condivisa per gli operatori nel repertorio comune dell’ICS2 possono essere consultati e trattati da tale Stato membro nel repertorio comune dell’ICS2. Se necessario, tale Stato membro può accedere anche a tali informazioni registrate nell’interfaccia condivisa per gli operatori; b) comunicati o registrati nel repertorio comune dell’ICS2 da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro; c) di cui alle lettere a) e b) possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se quest’ultimo partecipa al processo di analisi o di controllo dei rischi, o a entrambi, cui i dati si riferiscono in conformità all’articolo 186, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e paragrafi 5, 7 e 7 bis, e all’articolo 189, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ad eccezione dei dati registrati nel sistema dalle autorità doganali di altri Stati membri in relazione alle informazioni sui rischi per la sicurezza di cui all’articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; d) possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai fini di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commissione e dagli Stati membri; e) possono essere consultati e trattati dagli Stati membri e dalla Commissione per le finalità di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, alle condizioni di cui all’ del presente regolamento e conformemente agli accordi specifici di progetto che descrivono nel dettaglio le operazioni di trattamento tra gli Stati membri e la Commissione. 7.   I dati del componente comune dell’ICS2 registrati dalla Commissione nel repertorio comune dell’ICS2 possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri. 8.   I dati contenuti nel sistema Surveillance possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri. 9.   I dati registrati nel sistema REX centrale per gli Stati membri dell’UE possono essere consultati dalle autorità doganali degli Stati membri e dalla Commissione ai fini dell’attuazione e del monitoraggio dei regimi commerciali preferenziali dell’Unione. 10.   I dati registrati nel sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l’Unione ha un regime commerciale preferenziale possono essere consultati dalle entità seguenti: a) le autorità competenti del paese terzo in cui i dati sono stati registrati; b) le autorità doganali degli Stati membri ai fini della verifica delle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all’ del codice; c) la Commissione ai fini dell’attuazione e del monitoraggio dei regimi commerciali preferenziali dell’Unione. 11.   Qualora gli Stati membri segnalino incidenti e problemi nei processi operativi per la fornitura dei servizi dei sistemi in cui la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento, la Commissione può avere accesso ai dati solo al fine di risolvere un incidente o un problema registrato. La Commissione garantisce la riservatezza di tali dati conformemente all’ del codice.
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