Art. 108
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici
In vigore dal 1 giu 2023
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
2. In deroga al paragrafo 1, con riguardo all’ICS2 gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati siano tenuti aggiornati e corrispondano ai dati del repertorio comune dell’ICS2:
a)
i dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di entrata al repertorio comune dell’ICS2;
b)
i dati ricevuti dal sistema nazionale di entrata provenienti dal repertorio comune dell’ICS2.
Storico versioni
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