Art. 108 · Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

Art. 108

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

In vigore dal 1 giu 2023
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati. 2.   In deroga al paragrafo 1, con riguardo all’ICS2 gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati siano tenuti aggiornati e corrispondano ai dati del repertorio comune dell’ICS2: a) i dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di entrata al repertorio comune dell’ICS2; b) i dati ricevuti dal sistema nazionale di entrata provenienti dal repertorio comune dell’ICS2.
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