Art. 112

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell’ambito dei sistemi

In vigore dal 1 giu 2023
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell’ambito dei sistemi Per i sistemi di cui all’ del presente regolamento e in relazione al trattamento dei dati personali: a) gli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e rispettano gli obblighi previsti da tale regolamento; b) la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725 e rispetta gli obblighi previsti da tale regolamento; c) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ambito dell’ICS2: — nel trattamento dei dati per il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio per la sicurezza, delle misure di controllo e del controllo prioritario conformemente all’, paragrafo 6, lettera d), del presente regolamento; — nel trattamento dei dati ai fini della raccolta, dell’archiviazione, del trattamento e dell’analisi di elementi aggiuntivi di informazioni in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata e per fornire supporto ai processi di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, alle condizioni di cui all’, paragrafo 6, lettera e), del presente regolamento; d) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ambito del CRMS; e) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ambito del sistema REX: — nel trattamento dei dati ai fini della sincronizzazione con un sistema nazionale; — nel trattamento dei dati ai fini dell’accesso per la verifica delle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all’ del codice; — nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell’uso del sistema REX per gli Stati membri dell’UE; — nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell’uso del sistema REX per i paesi terzi; f) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ambito del sistema Surveillance.
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Art. 112 Regolamento (UE) 2023/1070 — Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell’ambito dei sistemi | Portale Normativo