Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 1 giu 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi centrali sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151: a) il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato attraverso il progetto relativo alle decisioni doganali del codice doganale dell’Unione («il codice» o «CDU»); b) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS), sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell’operatore ai sistemi di informazione europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale); c) il sistema di informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell’ambito del CDU; d) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto EORI 2; e) il sistema degli operatori economici autorizzati (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema AEO; f) il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato attraverso il progetto ICS2; g) il sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), sviluppato attraverso il progetto dei bollettini d’informazione (INF) per i regimi speciali nell’ambito del CDU; h) il sistema degli esportatori registrati (il sistema REX), sviluppato attraverso il progetto REX nell’ambito del CDU; i) il sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS), sviluppato attraverso il progetto PoUS nell’ambito del CDU; j) il sistema di sorveglianza, sviluppato attraverso il progetto Surveillance 3 (SURV 3) nell’ambito del CDU. 2.   Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi decentralizzati sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151: a) il sistema automatizzato di esportazione (AES), sviluppato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto AES; b) il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema NCTS; c) il sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI), sviluppato mediante il progetto CCI nell’ambito del CDU. 3.   Il presente regolamento si applica inoltre ai seguenti sistemi centrali: a) il portale delle dogane dell’Unione europea per gli operatori (EUCPT); b) il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS) di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/1070 — Ambito di applicazione | Portale Normativo