Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 giu 2023
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi centrali sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151:
a)
il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato attraverso il progetto relativo alle decisioni doganali del codice doganale dell’Unione («il codice» o «CDU»);
b)
il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS), sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell’operatore ai sistemi di informazione europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale);
c)
il sistema di informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell’ambito del CDU;
d)
il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto EORI 2;
e)
il sistema degli operatori economici autorizzati (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema AEO;
f)
il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato attraverso il progetto ICS2;
g)
il sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), sviluppato attraverso il progetto dei bollettini d’informazione (INF) per i regimi speciali nell’ambito del CDU;
h)
il sistema degli esportatori registrati (il sistema REX), sviluppato attraverso il progetto REX nell’ambito del CDU;
i)
il sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS), sviluppato attraverso il progetto PoUS nell’ambito del CDU;
j)
il sistema di sorveglianza, sviluppato attraverso il progetto Surveillance 3 (SURV 3) nell’ambito del CDU.
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi decentralizzati sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151:
a)
il sistema automatizzato di esportazione (AES), sviluppato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto AES;
b)
il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema NCTS;
c)
il sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI), sviluppato mediante il progetto CCI nell’ambito del CDU.
3. Il presente regolamento si applica inoltre ai seguenti sistemi centrali:
a)
il portale delle dogane dell’Unione europea per gli operatori (EUCPT);
b)
il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS) di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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