Art. 3
Soglia relativa alla quota di mercato
In vigore dal 1 giu 2023
Soglia relativa alla quota di mercato
1. L’esenzione stabilita dall’ si applica a condizione che la quota di mercato combinata delle parti non superi il 20 % sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti di specializzazione.
2. Se i prodotti di specializzazione sono prodotti intermedi che una o più parti utilizzano, totalmente o parzialmente in modo vincolato, come fattori produttivi per la produzione di prodotti a valle, di cui effettuano anche la vendita, l’esenzione stabilita dall’ si applica solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
la quota di mercato combinata delle parti non supera il 20 % sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti di specializzazione;
b)
la quota di mercato combinata delle parti non supera il 20 % sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti a valle.
Storico versioni
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