Art. 4

Applicazione della soglia relativa alla quota di mercato

In vigore dal 1 giu 2023
Applicazione della soglia relativa alla quota di mercato Ai fini dell’applicazione della soglia relativa alla quota di mercato di cui all’, si applicano le norme seguenti: a) le quote di mercato vengono calcolate sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, si possono utilizzare stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, compresi i volumi delle vendite sul mercato; b) le quote di mercato sono calcolate sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente o, se l’anno civile precedente non è rappresentativo della posizione delle parti sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti, le quote di mercato sono calcolate come media delle quote di mercato delle parti dei 3 anni civili precedenti; c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’, paragrafo 2, punto 5), viene ripartita in parti uguali tra ciascuna delle imprese che detengono uno o più dei diritti o poteri di cui all’, paragrafo 2, punto 1). d) se inizialmente le quote di mercato di cui all’ non sono superiori al 20 % ma successivamente superano tale limite in almeno uno dei mercati rilevanti, l’esenzione stabilita dall’ continua ad applicarsi nei 2 anni civili successivi all’anno in cui il limite del 20 % è stato superato per la prima volta.
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