Art. 2
Esenzione
In vigore dal 1 giu 2023
Esenzione
1. A norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di specializzazione.
2. L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica nella misura in cui gli accordi di specializzazione contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
3. L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica anche agli accordi di specializzazione contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale a una o più parti, purché tali disposizioni siano direttamente collegate e necessarie all’esecuzione di tali accordi e non costituiscano l’oggetto principale degli stessi.
4. L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica anche agli accordi di specializzazione con i quali:
a)
le parti assumono obblighi di acquisto esclusivo o di fornitura esclusiva; o
b)
le parti distribuiscono congiuntamente i prodotti di specializzazione.
Storico versioni
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