Art. 2 · Esenzione

Art. 2

Esenzione

In vigore dal 1 giu 2023
Esenzione 1.   A norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di specializzazione. 2.   L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica nella misura in cui gli accordi di specializzazione contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. 3.   L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica anche agli accordi di specializzazione contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale a una o più parti, purché tali disposizioni siano direttamente collegate e necessarie all’esecuzione di tali accordi e non costituiscano l’oggetto principale degli stessi. 4.   L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica anche agli accordi di specializzazione con i quali: a) le parti assumono obblighi di acquisto esclusivo o di fornitura esclusiva; o b) le parti distribuiscono congiuntamente i prodotti di specializzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1067:oj#art-2