Art. 3 · Soglia relativa alla quota di mercato

Art. 3

Soglia relativa alla quota di mercato

In vigore dal 1 giu 2023
Soglia relativa alla quota di mercato 1.   L’esenzione stabilita dall’ si applica a condizione che la quota di mercato combinata delle parti non superi il 20 % sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti di specializzazione. 2.   Se i prodotti di specializzazione sono prodotti intermedi che una o più parti utilizzano, totalmente o parzialmente in modo vincolato, come fattori produttivi per la produzione di prodotti a valle, di cui effettuano anche la vendita, l’esenzione stabilita dall’ si applica solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) la quota di mercato combinata delle parti non supera il 20 % sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti di specializzazione; b) la quota di mercato combinata delle parti non supera il 20 % sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti a valle.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1067:oj#art-3