Art. 132

Penalità di mora

In vigore dal 31 mag 2023
Penalità di mora 1.   L’ABE adotta una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare: a) una persona a porre termine alla condotta che costituisce una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’; b) la persona di cui all’, paragrafo 1: i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’; ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’; iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’. 2.   La penalità di mora è effettiva e proporzionata. La penalità di mora è applicata per ogni giorno di ritardo. 3.   In deroga al paragrafo 2, l’importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione dell’ABE che impone la penalità di mora. 4.   Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ABE. Al termine di tale periodo l’ABE rivede la misura.
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Art. 132 Regolamento (UE) 2023/1114 — Penalità di mora | Portale Normativo