Art. 130

Misure di vigilanza dell’ABE

In vigore dal 31 mag 2023
Misure di vigilanza dell’ABE 1.   Qualora accerti che un emittente di un token collegato ad attività significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato V, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti: a) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione; b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli ; c) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token collegato ad attività, in particolare dei detentori al dettaglio; d) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di sospendere l’offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; e) adottare una decisione che vieti l’offerta pubblica del token collegato ad attività significativo se accerta una violazione del presente regolamento o ha fondati motivi di sospettare che sarà violato; f) adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione il token collegato ad attività significativo, di sospendere la negoziazione di tale cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; g) adottare una decisione che vieti la negoziazione del token collegato ad attività significativo su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato; h) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di modificare le proprie comunicazioni di marketing se accerta che tali comunicazioni di marketing non rispettano l’; i) adottare la decisione di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; j) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token collegato ad attività significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato; k) emettere avvertenze sul fatto che l’emittente del token collegato ad attività significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento; l) revocare l’autorizzazione dell’emittente del token collegato ad attività significativo; m) adottare una decisione che imponga la rimozione di una persona fisica dall’organo di amministrazione dell’emittente del token collegato ad attività significativo; n) imporre all’emittente del token collegato ad attività significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token collegato ad attività significativo o di limitare l’importo del token collegato ad attività significativo emesso, conformemente all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 3. 2.   Qualora accerti che un emittente di un token di moneta elettronica significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato VI, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti: a) adottare una decisione che imponga all’emittente di un token di moneta elettronica significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione; b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli ; c) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token di moneta elettronica significativo, in particolare dei detentori al dettaglio; d) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di sospendere l’offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; e) adottare una decisione che vieti l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica significativo se accerta che il presente regolamento è stato violato o se ha fondati motivi di sospettare che sarà violato; f) adottare una decisione che imponga al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione token di moneta elettronica significativi, di sospendere la negoziazione di tali cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; g) adottare una decisione che vieti la negoziazione di token di moneta elettronica significativi su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato; h) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token di moneta elettronica significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato; i) emettere avvertenze sul fatto che l’emittente del token di moneta elettronica significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento; j) imporre all’emittente del token di moneta elettronica significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token di moneta elettronica significativo o di limitare l’importo del token di moneta elettronica significativo emesso, in applicazione dell’, paragrafo 3. 3.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 o 2, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando: a) la durata e la frequenza della violazione; b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione; c) se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo; d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza; e) il grado di responsabilità dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione; f) la capacità finanziaria dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente di token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica; g) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi; h) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinati; i) il livello di cooperazione che l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto; j) le precedenti violazioni da parte dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione; k) le misure adottate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi. 4.   Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera j), l’ABE informa l’ESMA e, qualora i token collegati ad attività significativi facciano riferimento all’euro o a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, rispettivamente la BCE o la banca centrale dello Stato membro interessato che emette tale valuta ufficiale. 5.   Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 2, l’ABE informa l’autorità competente dell’emittente del token di moneta elettronica significativo e la banca centrale dello Stato membro alla cui valuta ufficiale il token di moneta elettronica significativo fa riferimento. 6.   L’ABE notifica senza indebito ritardo le misure intraprese in conformità del paragrafo 1 o 2 all’emittente del token collegato ad attività significativo o all’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti interessate nonché alla Commissione. L’ABE pubblica tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali. 7.   La pubblicazione di cui al paragrafo 6 comprende gli elementi seguenti: a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia; b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo; c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ABE può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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