Art. 58

Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica

In vigore dal 31 mag 2023
Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica 1.   Gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi sono soggetti: a) ai requisiti di cui agli e all’, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento, anziché all’ della direttiva 2009/110/CE; b) ai requisiti di cui all’, paragrafi 2, 3 e 5, e all’, paragrafo 5, del presente regolamento, anziché all’ della direttiva 2009/110/CE. In deroga all’, paragrafo 9, per quanto riguarda gli emittenti dei token di moneta elettronica significativi, l’audit indipendente è prescritto ogni sei mesi a decorrere dalla data della decisione di classificare i token di moneta elettronica quali significativi ai sensi dell’ o dell’, se del caso. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri d’origine possono imporre agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi di conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1, ove necessario per affrontare i rischi che tali disposizioni mirano a contrastare, quali i rischi di liquidità, i rischi operativi o i rischi derivanti dall’inottemperanza ai requisiti per la gestione della riserva di attività. 3.   Gli , paragrafo 3, si applicano ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro.
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Art. 58 Regolamento (UE) 2023/1114 — Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica | Portale Normativo