Art. 59

Autorizzazione

In vigore dal 31 mag 2023
Autorizzazione 1.   Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un’impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’ hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica. 4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’ soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione. 5.   Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo. 6.   Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’ assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare. 7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro ospitante. 8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’ chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1114:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 59 Regolamento (UE) 2023/1114 — Autorizzazione | Portale Normativo