Art. 128

Cooperazione con altre autorità

In vigore dal 31 mag 2023
Cooperazione con altre autorità Se un emittente di un token collegato ad attività significativo o un emittente di un token di moneta elettronica significativo svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, l’ABE coopera con le autorità responsabili della vigilanza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell’Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi che non sono membri del collegio di cui all’, paragrafo 2, lettera m).
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Art. 128 Regolamento (UE) 2023/1114 — Cooperazione con altre autorità | Portale Normativo