Art. 119
Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
In vigore dal 31 mag 2023
Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
1. Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica come significativo ai sensi degli o 57, a seconda dei casi, l’ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi del presente regolamento.
2. Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto da:
a)
l’ABE;
b)
l’ESMA;
c)
le autorità competenti dello Stato membro d’origine in cui è stabilito l’emittente del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo;
d)
le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all’ o dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica significativi;
e)
se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token collegati ad attività significativi o i token di moneta elettronica significativi;
f)
le autorità competenti dei prestatori di servizi di pagamento più rilevanti che prestano servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;
g)
se del caso, le autorità competenti dei soggetti che assicurano le funzioni di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettera h);
h)
se del caso, le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione ai token collegati ad attività significativi o ai token di moneta elettronica significativi;
i)
la BCE;
j)
se l’emittente del token collegato ad attività significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o se nel token collegato ad attività significativo figura una valuta ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;
k)
se l’emittente del token di moneta elettronica significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o se nel token di moneta elettronica significativo figura una valuta ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;
l)
le autorità competenti degli Stati membri in cui il token collegato ad attività o il token di moneta elettronica è utilizzato su vasta scala, su loro richiesta;
m)
le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l’ABE ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell’.
3. L’ABE può invitare altre autorità a far parte del collegio di cui al paragrafo 1 in qualità di membri, se i soggetti rispetto ai quali effettuano la vigilanza sono pertinenti ai lavori del collegio.
4. L’autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.
5. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un collegio di cui al paragrafo 1 del presente articolo assicura:
a)
la redazione del parere non vincolante di cui all’;
b)
lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento;
c)
l’accordo sull’affidamento volontario di compiti tra i suoi membri.
Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.
6. L’istituzione e il funzionamento del collegio di cui al paragrafo 1 sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.
L’accordo di cui al primo comma stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:
a)
le procedure di voto di cui all’, paragrafo 3;
b)
le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio;
c)
la frequenza delle riunioni del collegio;
d)
gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;
e)
le modalità di comunicazione tra i membri del collegio;
f)
la creazione di diversi collegi, uno per ogni cripto-attività specifica o gruppo di cripto-attività specifico.
L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’ABE o a un altro membro del collegio.
7. In qualità di presidente di ciascun collegio, l’ABE:
a)
stabilisce le disposizioni scritte e le procedure che regolano il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio;
b)
coordina tutte le attività del collegio;
c)
ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, i membri del collegio in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali da discutere e ai punti da prendere in considerazione;
d)
comunica ai membri del collegio le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;
e)
informa tempestivamente i membri del collegio delle decisioni e degli esiti di tali riunioni.
8. Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l’ABE elabora, in cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
a)
le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), sono da considerare come i più rilevanti;
b)
le condizioni alle quali si considera che i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica siano utilizzati su vasta scala, conformemente al paragrafo 2, lettera l); e
c)
i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 6.
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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